[A] Sulle modalità di calcolo del lucro cessante subito dall’appaltatore per mancata tempestiva disponibilità delle somme dovute a titolo di risarcimento in caso di danno cagionato da illecito aquiliano o contrattuale, laddove vi sia ritardo nell’adempimento da parte della Stazione Appaltante. [B] Sull’applicabilità degli interessi legali alle somme liquidate in sentenza a titolo risarcitorio a partire dalla data di pubblicazione della sentenza medesima.
SENTENZA N. ****
[A] Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano o contrattuale, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la qu...